DETRAZIONI FISCALI 2018
Molte novità sono state introdotte con la pubblicazione della legge di bilancio del 27 Dicembre 2017.
Qui forniamo alcune informazioni di massima in attesa della guida dell’agenzia delle entrate 2018. Inoltre, si ricorda che la responsabilità legata alla corretta richiesta delle detrazioni resta dell’acquirente e non del venditore, così come stabilito dalla legge in vigore. Pertanto, per la corretta compilazione si consiglia la consulenza del proprio commercialista o CAAF.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER FARE RICHIESTA
Per fruire della detrazione è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale (anche “on line”), da cui risultino:
- causale del versamento, con riferimento alla norma (ristrutturazione edilizia o risparmio energetico)
- codice fiscale del beneficiario della detrazione
- codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
Per poter agevolare il lavoro di “matching” tra pagamento e documento fiscale relativo alla vendita è sufficiente indicare nella causale del bonifico il numero dell’ordine.
DETRAZIONE PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 65%
L’agevolazione consiste in una detrazione dall’Irpef o dall’Ires ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.
Si proroga al 31 dicembre 2018 la detrazione del 65% sulle spese per gli interventi sul risparmio energetico. In questa detrazione non rientrano gli interventi volti alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti di caldaie a condensazione che non abbiano efficienza pari o superiore alla classe energetica A. In tali casi, sarà comunque possibile usufruire della detrazione al 50%.
Rientrano quindi, nella detrazione del 65% gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti che impiegano caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe energetica A e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute all’acquisto e posa posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.
La detrazione si applica nella misura del 65% anche alle spese documentate e rimane a carico del contribuente per l’acquisto e la posa in opera in micro-congeneratori in sostituzione di impianti esistenti, sostenute dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro. Per poter beneficiare della suddetta detrazione gli interventi in oggetto devono condurre a un risparmio di energia primaria (PES) allegato III D.M. 4 agosto 2011) pari almeno al 20%.
La detrazione per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili passa dal 65% al 50% fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.
DETRAZIONE PER RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA 50%
Attenzione: con la legge di stabilità 2018 (legge n. 205 del 27 dicembre 2017) sono state prorogate fino al 31 dicembre 2018 la detrazione del 50% per le ristrutturazioni edilizie. È prorogato fino al 31 dicembre 2018 anche il Bonus Mobili, cioè la detrazione del 50% su una spesa massima di 10mila euro per l’acquisto di mobili.
Una detrazione del 50% spetta anche sulle ulteriori spese sostenute, per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
Infatti, la detrazione del 65% è ridotta al 50% per le spese, sostenuto dal 1 gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe energetica A.
Possono beneficiare dell’agevolazione non solo i proprietari o i titolari di diritti reali sugli immobili per i quali si effettuano i lavori e che ne sostengono le spese, ma anche l’inquilino o il comodatario. In particolare, hanno diritto alla detrazione:
- il proprietario o il nudo proprietario
- il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
- l’inquilino o il comodatario
- i soci di cooperative divise e indivise
- i soci delle società semplici
- gli imprenditori individuali, solo per gli immobili che non rientrano fra quelli
- strumentali o merce
La detrazione spetta anche al familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado) convivente del possessore o detentore dell’immobile, purché sostenga le spese e le fatture e i bonifici risultino intestati a lui. L’agevolazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare che beneficia della detrazione.
La condizione di convivente o comodatario deve sussistere al momento dell’invio della comunicazione di inizio lavori.
Per coloro che acquistano un immobile sul quale sono stati effettuati interventi che beneficiano della detrazione, le quote residue del “bonus” si trasferiscono automaticamente, a meno che non intervenga accordo diverso tra le parti.
Ha diritto alla detrazione anche chi esegue i lavori in proprio, soltanto, però, per le spese di acquisto dei materiali utilizzati.